Dal MIMIT arriva il bando tipo previsto dal codice degli incentivi. Si tratta di un modello standardizzato per uniformare i requisiti, i criteri di valutazione e la rendicontazione dei contributi per le imprese
Più vicina la piena attuazione del Codice degli incentivi: il MIMIT approva il nuovo bando-tipo da utilizzare per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le amministrazioni dovranno utilizzare il nuovo modello standardizzato per redigere bandi e avvisi relativi agli incentivi.
Il Codice degli incentivi, introdotto dal decreto legislativo n. 184 del 2025, ha introdotto una riforma organica volta a semplificare, armonizzare e razionalizzare il sistema delle agevolazioni per le imprese italiane. Nello specifico, definisce un quadro generale comune per la programmazione, l’attivazione, la gestione, il controllo e la valutazione degli incentivi.
Riepiloghiamo le principali novità del Codice:
Ambito di applicazione e strumenti agevolativi
Il Codice disciplina i principi generali dei procedimenti amministrativi per gli interventi di agevolazione alle imprese. Rientrano nel perimetro del decreto diverse forme di aiuto, tra cui:
- contributi a fondo perduto (in conto impianti, capitale, gestione, interessi);
- finanziamenti agevolati;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- interventi nel capitale di rischio (equity/quasi equity).
Il Codice non si applica agli incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative (es. crediti d’imposta automatici), né a quelli in materia di accise.
Il “Sistema Incentivi Italia” e la digitalizzazione
Uno dei pilastri della riforma è la piena digitalizzazione del ciclo di vita dell’incentivo. Viene istituito il “sistema Incentivi Italia”, un catalogo di servizi integrato tra il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it.
Le nuove funzionalità a disposizione dei professionisti e delle imprese includeranno:
- verifica preventiva dei requisiti: un servizio telematico per la certificazione preventiva del possesso dei requisiti di accesso prima dell’invio dell’istanza.
- standardizzazione dei codici di spesa: un sistema di classificazione univoco delle voci di spesa ammissibili per uniformare i controlli.
- interoperabilità: acquisizione d’ufficio di documenti già in possesso della PA e controlli automatizzati.
Programmazione pluriennale degli incentivi
Il Codice impone un cambio di paradigma dalla gestione emergenziale alla pianificazione strategica.
- programma degli incentivi: ogni amministrazione centrale deve adottare un documento pluriennale che definisca obiettivi strategici, tipologie di intervento e cronoprogramma di massima dei bandi.
- tavolo permanente degli incentivi: istituito presso il MIMIT, garantirà il coordinamento tra Stato e Regioni per evitare sovrapposizioni e favorire la complementarità tra fondi nazionali ed europei.
L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio che l’assegnazione delle risorse avvenga in tempi estremamente ridotti basati sul solo ordine cronologico (il cosiddetto “click day”), favorendo procedure che valutino la qualità dei progetti.
Criteri di premialità e riserve per le PMI
Il Codice introduce meccanismi premiali obbligatori (punteggi aggiuntivi, riserve di fondi o maggiorazione del contributo) per le imprese virtuose. Costituiscono elementi premianti in fase istruttoria:
- rating di legalità: per le imprese iscritte nell’apposito elenco.
- parità di genere: possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 (art. 46-bis D.Lgs 198/2006).
- lavoro giovanile e inclusione: assunzione di giovani, donne o persone con disabilità oltre gli obblighi di legge.
- sostegno alla natalità: misure di welfare aziendale a supporto della genitorialità.
È prevista inoltre una riserva finanziaria minima del 60% delle risorse di ogni incentivo a favore delle PMI, di cui almeno il 25% destinato a micro/piccole imprese.
Equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell’accesso agli incentivi
L’articolo 2 del Codice include nel termine “impresa” qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, “incluso il lavoratore autonomo”, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento.
Allo stesso tempo propone una definizione di “lavoratore autonomo”, che comprende sia il libero professionista iscritto agli ordini professionali sia l’esercente professioni non organizzate in ordini o collegi (ai sensi della legge 4/2013).
L’articolo 10 è interamente dedicato alla “Partecipazione del lavoratore autonomo”. È stabilito che quando un bando prevede la partecipazione dei lavoratori autonomi, questi accedono alle medesime condizioni previste per le PMI (Piccole e Medie Imprese).
È prevista inoltre una clausola di salvaguardia che esonera i professionisti dai requisiti richiesti alle imprese che non sono necessari per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o che non sono strettamente funzionali all’incentivo, al fine di evitare ostacoli di fatto alla loro partecipazione.
I bandi, infine, dovranno definire disposizioni apposite per disciplinare i requisiti di accesso specifici per i lavoratori autonomi; in ogni caso, i professionisti beneficiano delle quote di riserva finanziaria destinate alle realtà dimensionali minori.
Cause di esclusione e delocalizzazione
Il Codice inasprisce i requisiti di onorabilità e stabilità degli investimenti. Sono sempre esclusi dalle agevolazioni i soggetti:
- sottoposti a misure di prevenzione antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa;
- con violazioni ostative al rilascio del DURC;
- che non hanno rispettato l’obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali (Legge 213/2023).
- che effettuano operazioni di delocalizzazione dell’attività incentivata dal sito produttivo agevolato.
L’APPROVAZIONE DEL “BANDO TIPO”:
Più vicina la piena attuazione del Codice degli incentivi: il MIMIT approva il nuovo bando-tipo da utilizzare per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le amministrazioni dovranno utilizzare il nuovo modello standardizzato per redigere bandi e avvisi relativi agli incentivi.
Il nuovo modello uniforma l’intero ciclo di vita dell’agevolazione e disciplina in modo standard tutti i passaggi, dalla definizione di beneficiari e requisiti al monitoraggio.
Una novità che semplifica anche la vita delle imprese interessate ad accedere agli incentivi, che possono contare su regole certe e standardizzate.
Vediamo quali sono gli elementi chiave del bando-tipo approvato dal Ministero.
Incentivi alle imprese: dal MIMIT arriva il bando-tipo da utilizzare
Il Codice degli incentivi, introdotto dal decreto legislativo n. 184 del 2025, ha introdotto una riforma organica volta a semplificare, armonizzare e razionalizzare il sistema delle agevolazioni per le imprese italiane. Nello specifico, definisce un quadro generale comune per la programmazione, l’attivazione, la gestione, il controllo e la valutazione degli incentivi.
Il nuovo decreto MIMIT pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio si inserisce proprio a completamento di tale assetto. Il provvedimento, infatti, approva il bando-tipo previsto all’articolo 6 del Codice.
Si tratta di un modello standardizzato per uniformare i requisiti, i criteri di valutazione e la rendicontazione delle varie agevolazioni. Le amministrazioni responsabili sono infatti tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza al modello-tipo che individua in forma descrittiva i principali contenuti della disciplina da adottare per l’attivazione dell’incentivo, assicurandone la conformità alle disposizioni del Codice degli incentivi, così come alle ulteriori vigenti disposizioni in materia di incentivi.
Gli elementi chiave del bando tipo per gli incentivi alle imprese
In sintesi, il bando-tipo include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell’attivazione e della gestione, l’informazione e la pubblicità e la valutazione anche ex-post dell’incentivo.
Nello specifico, i contenuti del bando tipo sono esposti secondo il seguente ordine:
- finalità e ambito di applicazione;
- risorse disponibili;
- gestione delle attività;
- soggetti beneficiari;
- operazioni agevolabili;
- spese ammissibili;
- agevolazioni concedibili e regime applicabile;
- procedura di accesso;
- procedura di erogazione;
- variazioni;
- revoche;
- controlli;
- monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi da parte del beneficiario;
- trattamento dei dati personali;
- disposizioni finali.
Le fasi elencate sono illustrate in dettaglio nel documento allegato al decreto, disponibile di seguito in versione integrale.
Come previsto dal Codice, il bando tipo non si applica agli incentivi contributivi e agli incentivi fiscali ad erogazione automatica. Resta comunque ferma la possibilità per le amministrazioni responsabili degli incentivi di adottare modalità attuative conformi, se compatibili.
Lo si può applicare, in particolare, in relazione agli incentivi fiscali, per quelli che prevedono, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un’attività istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell’iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, con esclusione dei contenuti incompatibili con le disposizioni speciali di cui all’articolo 19, comma 1, del Codice.
Per questo, le modalità di fruizione delle agevolazioni, le relative attività di controllo e di recupero e le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell’agevolazione sono definite ai sensi della disciplina di settore.