Il decreto del 4 maggio 2026, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce le modalità attuative per la maggiorazione del costo di acquisizione (Iperammortamento) dei beni strumentali nuovi 4.0 e degli impianti di energia rinnovabile.
Il decreto attuativo sull’iperammortamento definisce le regole operative che le aziende devono seguire per accedere al beneficio.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Definizioni Principali:
Per una corretta interpretazione della norma, è fondamentale chiarire alcuni termini tecnici:
- GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., l’ente incaricato della gestione tecnica e dei controlli della misura.
- Calore di processo: Calore utilizzato per fini produttivi, con esclusione del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda sanitaria.
- Completamento degli investimenti: Per i beni materiali e immateriali (Allegati IV e V), si riferisce alla data di effettuazione secondo l’art. 109 del TUIR; per gli impianti energetici, coincide con la “data di fine lavori”.
- Struttura produttiva: Il sito (unità locali o stabilimenti) dotato di autonomia tecnica e funzionale dove avviene l’investimento.
Oggetto dell’Agevolazione:
Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, rilevante esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono ammissibili gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 relativi a:
- Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Allegati IV e V L. 199/2025).
- Sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.
Misura e Fruizione del Beneficio:
La maggiorazione è calcolata su base annuale secondo scaglioni di investimento:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro.
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
La fruizione decorre dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione e che il GSE abbia inviato l’esito positivo delle verifiche.
Procedure di Accesso:
L’iter per l’ottenimento dell’agevolazione è gestito tramite la piattaforma informatica del GSE e prevede tre fasi principali:
- Comunicazione Preventiva: Invio dei dati identificativi, tipologia e ammontare previsto degli investimenti.
- Comunicazione di Conferma: Da inviare entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, attestante il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Comunicazione di Completamento: Da trasmettere entro il 15 novembre 2028, allegando le attestazioni tecniche e contabili richieste.
- Monitoraggio Annuale: Comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ogni anno e comunicazione integrativa con il piano di ammortamento entro il 30 giugno.
Focus: Autoproduzione da Fonti Rinnovabili:
Gli impianti devono essere asserviti alla struttura produttiva (stessa particella catastale o tramite POD esistenti). Sono agevolabili:
- Gruppi di generazione di energia elettrica e trasformatori.
- Impianti per energia termica (solo calore di processo) con elettrificazione dei consumi.
- Sistemi di accumulo (stoccaggio) dell’energia.
Vincoli di dimensionamento: La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi dell’esercizio precedente.
Adempimenti, Controlli e Decadenza:
Per beneficiare della misura, sono necessarie:
- Perizia Tecnica: Le caratteristiche 4.0 e l’avvenuta interconnessione devono essere comprovate da una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato.
- Certificazione Contabile: Un revisore legale deve certificare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile.
- Dimensionamento Impianti: La producibilità massima attesa degli impianti di energia elettrica non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Rischi di Decadenza:
L’impresa decade dal beneficio in caso di:
- Vendita del bene o trasferimento all’estero durante il periodo di fruizione (senza sostituzione).
- Assenza dei requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare.
- Mancata conservazione di fatture, perizie e documenti di trasporto.
- False dichiarazioni o impedimento alle attività di controllo del GSE.
In caso di indebita fruizione, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero degli importi maggiorati di interessi e sanzioni.
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