L’art. 56 del decreto dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:
- a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
- b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale.
- c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
Gli oneri amministrativi restano a carico degli intermediari finanziari. Le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.
Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa.
Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.
Beneficiari
Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all’art. 1 dell’allegato, infatti, definisce l’impresa come “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.
In tal senso, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai “Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”, ha esteso l’accesso “ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese.